Fitto vince in giudizio

Non dovrà risarcire la Regione Puglia.

Nunzia Zampino


Raffaele Fitto, europarlamentare di Fratelli d’Italia, non dovrà risarcire la Regione Puglia, per quanto erogato al partito “La Puglia Prima di tutto” dalla società Tosinvest dell’imprenditore romano Giampaolo Angelucci.
Il reato di illecito finanziamento che risale al 2005, quando Fitto era presidente uscente della Regione. è stato dichiarato prescritto in sede penale anni addietro.

Il no al risarcimento lo ha sancito 17 anni dopo i fatti, la terza Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, non risultando elementi da cui desumere la colpevolezza, per cui viene rigettato
il ricorso della Regione e stabilita la insussistenza di un danno Patrimoniale.

Pronunciandosi, dopo l’annullamento parziale da parte della Cassazione del 2017, la regione sosteneva che la violazione delle norme sul finanziamento dei partiti, commesse da Fitto, in occasione delle elezioni regionali pugliesi dell’anno 2005, avrebbero alterato le regole della sana competizione democratica tra i partiti, e avrebbero arrecato un grave danno sia all’ ente destinatario di quelle lezioni, sia all’ ente rappresentativo dell’intero elettorato attivo pugliese.

Secondo la Corte di Appello di Bari, mancano le prove del danno effettivo, perché nonostante il finanziamento illecito, quelle elezioni furono vinte da Nichi Vendola, che sconfisse Fitto, rendendo così evidente il fatto che l’equità nella ripartizione di mezzi, non aveva svolto alcun ruolo inquinante nella competizione, e tanto meno del risultato elettorale.

Risulta peraltro, che i pagamenti ricevuti dal Partito ” La Puglia Prima di tutto”, furono erogati nel periodo compreso tra il 4 aprile 2005, è il 4 maggio 2005, durante il cosiddetto, silenzio elettorale per cui difetterebbe la prova del meccanismo con cui si è operato, tra le suddette erogazioni e il lamentato danno da alterazione alle regole della competizione elettorale.

Una sentenza civile che in qualche modo assolve Fitto dal presunto reato commesso più della intervenuta prescrizione, che non ha valore assolutorio ma incide sulla prosecuzione o meno del giudizio penale.

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