Approfondimento sulle nuove misure fiscali e previdenziali del 2024
Analisi dettagliata delle modifiche normative e dei benefici per dipendenti e datore di lavoro
Rocco Michele Renna
Con la pubblicazione della circolare n. 5/E odierna, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni sulle recenti modifiche concernenti i redditi da lavoro dipendente, introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Anticipi. Questo documento esplicita le nuove disposizioni riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori operanti nel settore turistico, ricettivo e termale, nonché gli aspetti fiscali correlati alle normative sul riscatto dei periodi di lavoro non coperti da retribuzione. La circolare offre quindi un quadro chiaro e dettagliato delle novità normative, consentendo ai soggetti interessati di comprenderne appieno l’impatto e di adeguare le proprie pratiche e strategie di gestione dei redditi di lavoro dipendente in conformità alle recenti disposizioni legislative.
Con le recenti novità introdotte, tra le quali spiccano importanti modifiche riguardanti i bonus esentasse, si amplia il campo delle agevolazioni fiscali per i dipendenti. Oltre alle somme destinate al pagamento delle utenze domestiche, ora rientrano nell’ambito esentasse anche quelle erogate per l’affitto e gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite previsto per il riconoscimento di beni e servizi esenti da imposte è notevolmente aumentato, passando da 258,23 euro a mille euro, con ulteriore incremento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.
In merito alle novità sul welfare aziendale, la circolare analizza approfonditamente le recenti disposizioni. La legge di Bilancio 2024, derogando dall‘articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R), stabilisce che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni, i servizi e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Tale limite viene raddoppiato a duemila euro nel caso in cui il dipendente abbia figli a carico.
Tra i fringe benefit inclusi rientrano ora non solo le somme destinate al pagamento delle utenze domestiche (come energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle relative all’affitto o agli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto è intestato al coniuge o a un altro familiare. L’Agenzia fornisce inoltre chiarimenti sulle modalità di determinazione del compenso in natura nei casi di prestiti concessi al lavoratore, con particolare attenzione al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R), e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, che passa dal 10 al 5%.
Con l’obiettivo di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, la recente legge di Bilancio introduce un trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, compresi gli stabilimenti termali. Questo trattamento, pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno, non concorre alla formazione del reddito. L’agevolazione è valida per le prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 da dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, indicando successivamente l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.
Per quanto riguarda il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, la circolare fornisce dettagli sugli effetti fiscali delle nuove misure. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Sono fissate specifiche condizioni per l’applicazione di questa misura, e i periodi riscattabili non possono superare complessivamente i 5 anni, anche se non continuativi. Il dipendente può richiedere al datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.
Per seguirci su Facebook mettete il “mi piace” sulla pagina La Voce News o iscrivetevi al gruppo lavocenews.it. Le email del quotidiano: direttore@lavocenews.it o info@lavocenews.it.