Corte costituzionale: “La quarantena non limita le libertà personali”

La Corte costituzionale avalla le sanzioni penali per gli inadempienti, ritenute costituzionalmente legittime

la redazione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria, sulle disposizioni di legge che hanno introdotto sanzioni anche penali per chi non rispetti la quarantena, come disciplinate dalle norme di contenimento anti Covid 19.
A giudizio della Consulta, infatti,” la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea“.

La Corte costituzionale, in particolare, ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. Più specificatamente, sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid19 e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. Il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che la quarantena obbligatoria potesse incidere non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida. Nulla di tutto ciò, legittime le norne in vigore.

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