Incompatibilità delle parentele e delle affinità nell’insegnamento
Analisi normativa e prassi applicativa, navigando nel labirinto della legge: dettagli e interpretazioni
Rocco Michele Renna
La chiarezza normativa è fondamentale in ogni ambito, ma quando si tratta delle delicate relazioni tra docenti e studenti, la confusione può essere un terreno fertile per fraintendimenti e controversie. Una nostra lettrice, docente di matematica, solleva un interrogativo cruciale: può il vincolo di parentela o affinità influenzare l’insegnamento in classe? Scaviamo nelle pieghe della legge e della prassi applicativa per offrire risposte chiare e concrete.
L’Ordinanza Ministeriale 90 del 21 maggio 2001, incentrata sugli scrutini finali dell’anno scolastico 2000/2001, getta le fondamenta normative su questa questione. All’art.11, comma 8, si stabilisce inequivocabilmente che “Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private“. Pertanto, una netta incompatibilità è sancita per gli “esami” svolti da un docente nei confronti di parenti e affini fino al quarto grado.
Esaminando il caso specifico sollevato dalla nostra lettrice, dobbiamo tracciare una distinzione precisa. Il figlio del cugino di suo padre rappresenta una parentela collaterale di sesto grado, quindi, in tale circostanza, nessuna incompatibilità nell’insegnamento si configura. Lo stesso principio si estende ai cugini dei propri genitori: un docente può tranquillamente insegnare, senza alcuna restrizione, ai cugini della madre o del padre. Analogamente, i figli dei propri cugini o dei cugini della propria moglie rientrano nella sfera delle parentele o affinità di quinto grado, non generando alcuna incompatibilità nell’insegnamento.
L’incompatibilità sorge invece con i propri figli, con i nipoti (sia figli dei figli o figli dei fratelli) e con i pronipoti (figli dei figli dei fratelli), tutti parenti entro il quarto grado. In questi casi, la legge impone una barriera netta tra il docente e lo studente, al fine di garantire equità e neutralità nell’ambito educativo.
Un’altra dimensione critica riguarda le lezioni private. La legge, nel suo art.508 Titolo I sezione I della legge 297/94, stabilisce che nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private. Questo divieto si estende anche agli scrutini o alle prove di esame svoltisi in violazione a tale normativa. Inoltre, si impone al docente di informare il proprio dirigente scolastico qualora impartisca lezioni private ad alunni di altre scuole, al fine di preservare l’integrità del processo educativo.
In un contesto educativo sempre più complesso, la chiarezza normativa e la comprensione delle sfumature sono essenziali. La nostra lettura della legge e della prassi applicativa offre una guida per navigare attraverso le intricate questioni legate all’incompatibilità delle parentele e delle affinità nell’insegnamento. È solo attraverso una comprensione accurata di queste normative che possiamo garantire un ambiente educativo equo e trasparente per tutti gli studenti e i docenti coinvolti.
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