LegalMente: “Si metta a verbale, ho le corna!”
Una vicenda estremamente seria e dolorosa, come la fine di una famiglia, trattata con esemplare leggerezza si sdrammatizza ed a momenti fa finanche sorridere, anche se, sul fondo, aleggia un dramma della società contemporanea
Michele De Marzo
La vita insegna che i rapporti matrimoniali non sono per sempre e che il vincolo matrimoniale non è poi così indissolubile.
I coniugi, quindi, intraprendono un furibondo quanto lungo giudizio di separazione personale, durante il quale ognuno vuol far valere le proprie ragioni, anche al fine di sottrarsi agli obblighi di mantenimento.
Il marito pur di evitare il versamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, decide che dovrà dimostrare in ogni modo la relazione extraconiugale della moglie.
E così si prodiga in una produzione documentale di messaggi tra la moglie e il presunto amante, foto che ritrae insieme i due amanti e documentazione dei loro incontri ampiamente documentati da microspie piazzate nei luoghi di incontro. Nella mia esperienza professionale è capitato che il coniuge tradito producesse foto del coniuge mentre festeggia con l’amante “un anno di noi” e ancora non era stata celebrata l’udienza presidenziale, che l’altro coniuge abbia dichiarato la paternità di altro figlio nato fuori dal matrimonio.
Pur di ottenere l’addebito della separazione, il povero marito ad ogni udienza vuole che il Giudice certifichi la sua condizione di marito “cornuto”.
Ma è veramente così? Quando il coniuge tradito può ottenere l’addebito della separazione?
Giova chiarire che, la giurisprudenza, ha rilevato come non sia solo il tradimento fisico a comportare una violazione di tale obbligo ma anche, per esempio, la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet ( sono avvisati tutti i “cioccolatino 72” sui siti di incontri) cioè ogni comportamento che possa minare il rapporto di fiducia o di esclusività del rapporto tra coniugi.
La persona che tradisce non può chiedere all’ex coniuge, in caso di separazione e divorzio, il mantenimento, neanche se le sue condizioni economiche non gli consentono di vivere. Al contrario, il tradimento non implica, come sanzione, l’obbligo di mantenere l’ex coniuge. In caso di separazione giudiziale, l’art. 151, secondo comma, c.c. prevede che il giudice, qualora ricorrano le circostanze e ne venga fatta richiesta, possa dichiarare a quale coniuge sia addebitabile la separazione a causa del comportamento contrario ai doveri coniugali. Di fatto, tramite l’addebito, che ha natura sanzionatoria, il fallimento della vita coniugale viene attribuito ad uno dei coniugi con delle conseguenze patrimoniali e successorie. Tra di esse figura l’impossibilità di attribuzione dell’assegno di mantenimento, come statuito dall’art. 156, primo comma, c.c., al coniuge responsabile della fine del matrimonio.
Attenzione, affinchè l’infedeltà coniugale sia causa di addebito occorre che sia stata la causa unica ed esclusiva della fine del matrimonio. E’ richiesta la prova del fatto che prima del tradimento non sussistesse già una crisi coniugale ma, al contrario, che dall’infedeltà sia scaturita la crisi sfociata successivamente nella richiesta di separazione.
Questo orientamento muove dall’assunto secondo il quale quando il menage è già compromesso, la convivenza è meramente formale; ne consegue che l’infedeltà, per quanto sia una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali, non possa giustificare l’addebito della fine di un matrimonio. Infatti, la disgregazione della comunione spirituale e materiale già in atto, è piuttosto da ricercare in motivi diversi e interni alla coppia.
Se avete letto tutto l’articolo e siete arrivati fin qui, vi meritate un consiglio strategico: evitate relazioni extraconiugali ma se proprio non potete farne a meno, non lasciate nel web o sul vostro cellulare foto o ricordi di momenti tra voi e l’amante.
Ad majora!
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