Ordinanza di Emiliano del 6 Maggio 2020

Una nuova ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, valida fino al 17 maggio e concernente alcuni ambiti sportivi e propedeutici al turismo. Se ne occupa il nostro direttore editoriale.

Massimo Salomone

Con un lungo, quanto interessante, post sulla sua pagina Facebook “Con”, che abbiamo pubblicato, non integralmente, come foto di copertina, il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha reso noto il contenuto della sua ordinanza odierna valida fino al 17 maggio prossimo. Noi qui di seguito ve la esplichiamo punto per punto ed in coda la pubblichiamo integralmente anticipandoVi, gentili lettrici e cari lettori che riguarda l’allenamento e l’addestramento degli animali, la manutenzione di camper e roulotte e l’attività sportiva all’aria aperta.

✅ È consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani, di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

✅ È consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.

✅ Nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri; l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l’accesso ai campi o agli impianti dove si pratica l’attività sportiva all’aperto; l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.

Ogni azione della regione viene, di questi tempi, costruita insieme al coordinamento epidemiologico. L’ordinanza e’ mirata  alla salvaguardia della salute e il benessere delle persone, degli animali e della cura dei beni materiali di proprietà al fine di manutenerli per non deteriorarli.