Le diverse sfaccettature del cretino
La distinzione giuridica tra l’ingiuria e la diffamazione. Ed un accenno alla calunnia.
Michele De Marzo
“Lei è un cretino. S’informi! Non è un offesa. È un’informazione accompagnata da un consiglio” diceva Totò in un noto film.
Nella vita quotidiana può accadere, così come effettivamente accade, che durante un diverbio si offenda qualcuno o ci si offenda a vicenda e non sempre con il garbo o l’umorismo di Totò, così come accade che qualcuno sparli alle nostre spalle, offendendo il nostro onore o il nostro decoro spesso affermando il falso. Ma si sa, gli assenti hanno sempre torto.
La domanda che spesso si pone all’avvocato è: come posso tutelarmi? Facciamo querela!
La distinzione se l’offesa avviene in nostra presenza o in nostra assenza serve per lumeggiare le diverse sfaccettature della tutela giuridica e operare una distinzione tra ingiuria, ingiuria aggravata e diffamazione che sono illeciti completamente diversi tra loro.
L’ingiuria non è più un reato ( depenalizzata dal 2016) mentre la diffamazione lo è.
L’ingiuria consiste nell’offesa riferita direttamente all’interlocutore, che pertanto può ascoltarla o, nel caso in cui avvenga tramite email messaggio o chat, leggerla. Nell’ipotesi in cui ci siano più persone a sentire le offese e ci sia la presenza della vittima parleremo di ingiuria aggravata. Quindi la differenza è la presenza o meno dell’interlocutore. E’ ingiura l’offesa in presenza della vittima. L’ingiuria, come detto, non è un reato ma un semplice illecito civile suscettibile di risarcimento del danno. L’ingiuria non viene sanzionata se costituisce la reazione a un offesa subita ( c.d. reciproche offese).
La diffamazione consiste invece nell’offesa alla reputazione rivolta ad una persona quando questa non è presente e quindi non è in grado di sentire o di leggere l’insulto. Affinchè ci sia diffamazione però è necessario comunicare tale offesa ad almeno due persone. Quindi la diffamazione avverrà quando parleremo male di taluno “alle sue spalle”. La diffamazione è un reato e anch’essa non viene punita quando è la reazione ad un offesa. Per punire la diffamazione occorre presentare querela per la punizione del reato.
Una volta aperto il dibattimento, Tizio persona diffamata porterà in giudizio testimoni che diranno che Caio ha offeso l’onore il decoro e la reputazione, denigrando le sue qualità intellettuali, presentandolo come un lavoratore incapace e come persona la cui moglie lo tradisce ripetutamente ( può essere che Tizio quest’ultima circostanza la apprende in giudizio e magari non detta da Caio ma come lapsus del teste).
Per punire l’ingiuria si dovrà avviare un giudizio civile chiedendo un risarcimento del danno la cui entità sarà variabile a seconda del tipo di offesa e della qualità delle persone.
Se siete arrivati fin qui meritate un consiglio da avvocato. Non presentate querele per forzare la magistratura a punire un offesa a cui non avete reagito o perché anelate una condanna per il vostro interlocutore, presentandola come diffamazione, magari inventando fatti non avvenuti.
Attenzione perché commettete il reato di calunnia che si configura da parte di chiunque con denuncia querela richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato. Il calunniatore è punito con la reclusione da due a sei anni. Così facendo passate dalla ragione al torto. Meglio cretino in presenza che calunniatore.
Ad maiora!
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