ZES: Zona Economica Speciale la Regione Puglia
Ugo Patroni Griffi affida a queste pagine la proposta di un Disegno di Legge Regionale per le Zes Interregionali Ionica e Adriatica.
Ugo Patroni Griffi
L’idea di considerare la Regione come una Zes unica è ottima. Tre gli assi: 1) prevedere una legge annuale di semplificazione normativa (lo fanno già alcune regioni) elaborata con il concorso del cluster economico; 2) accentrare le competenze (revocando alcune deleghe effettuate in passato); 3) riconoscere, ad ogni effetto di legge, la specialità delle aree destinate ad insediamenti economici affrancandole dalla disciplina generale (specie in materia urbanistica)
Con il prof. Laforgia (e con il preziosissimo supporto di Beppe Macchione) stavamo discutendo di un possibile articolato che qui riproduco:
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Disegno di Legge Regionale.
Art.__
(Semplificazioni procedimentali per le ZES Interregionali Ionica e Adriatica)
- Per consentire la realizzazione degli obiettivi di semplificazione nell’ambito delle Zone Economiche Speciali denominate “ZES Interregionale Ionica” e “ZES Interregionale Adriatica”, istituite rispettivamente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2019 e 3 settembre 2019 e in attuazione del nuovo modello di governance introdotto all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, il responsabile unico del procedimento, per tutte le attività attinenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento delle iniziative economiche all’interno della ZES, è individuato nello Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, di cui all’articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n.84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
- Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. a-bis) del decreto legge 91/2017, convertito con Legge n. 123/2017, quando la conclusione positiva del procedimento, per l’autorizzazione sia di opere pubbliche che di interventi e attività privati, è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, è sempre indetta la Conferenza di servizi decisoria semplificata, che opera in modalità asincrona (art. 14 bis della L.n. 241/90). Tutti gli enti interessati rilasciano, pertanto, i loro pareri o atti di assenso direttamente al SUA nell’ambito della Conferenza di servizi da questi indetta, anche nei casi in cui le singole leggi di settore subordinano il rilascio di un titolo abilitativo al previo parere, licenza o nulla osta da parte di un altro ufficio o ente.
Al fine di semplificare ed accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo, sono ridotti della metà i termini perentori di cui agli articoli 14 bis, 14 quinquies e 17 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Decorsi inutilmente detti termini, i suddetti pareri, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati, si intendono resi in senso favorevole.
AI fini dell’accertamento della conformità urbanistica delle opere pubbliche e degli investimenti privati, alla conferenza di servizi decisoria semplificata partecipano obbligatoriamente il Provveditorato Interregionale per le OO. PP. competente e la Regione Puglia Sezione Urbanistica e le relative manifestazioni di assenso implicano il perfezionamento dell’intesa ai sensi dell’art.2 del DPR 18 aprile 1994, n.383.
La conclusione favorevole della conferenza di servizi comporta, ove necessario, le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 del citato D.P.R. n.383 del 1994.
Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale è trasmesso al Sindaco, che lo sottopone alla votazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
La conclusione favorevole della Conferenza di servizi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche o degli investimenti privati.
Laddove ne ricorrano i presupposti, il SUA è tenuto ad indire la Conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 14 ter della L. n. 241/90.
- Il SUA opera con modalità esclusivamente digitale e si avvale a tal fine della piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it per la gestione del procedimento (ivi compresa l’indizione e la convocazione della conferenza di servizi), l’acquisizione dei pareri o atti di assenso comunque denominati da parte degli enti pubblici nonché dei soggetti privati concessionari di pubblici servizi coinvolti nel procedimento e l’interlocuzione con i privati richiedenti. Il SUA assicura la conclusione dei procedimenti nei termini di legge.
- Le funzionalità della predetta piattaforma informatica sono opportunamente implementate per assicurare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 5 comma 1, lett. a-ter) del decreto legge 91/2017 e dall’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
- Gli uffici regionali competenti si coordinano per assicurare il rilascio nei termini di legge, compresi i termini abbreviati di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 91/2017, dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza regionale e degli enti strumentali regionali. A tal fine, la richiesta di parere formulata dal SUA è trasmessa, tramite la piattaforma di cui al comma 3, anche agli uffici regionali competenti.
- Al fine di semplificare ed accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia. Tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro i termini, da considerarsi perentori, di cui innanzi. Decorsi inutilmente detti termini, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
- Per l’acquisizione dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza dei Comuni, il SUA trasmette la relativa documentazione al SUAP competente per territorio. Quest’ultimo, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e con le modalità che sono definite da uno o più Accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), cura l’inoltro della documentazione agli uffici comunali competenti e agli enti strumentali comunali, laddove esistenti, acquisisce i relativi pareri o atti di assenso comunque denominati e li trasmette, sempre in modalità telematica, al SUA.
- L’Autorizzazione Unica ZES è rilasciata dal SUA dell’Autorità di Sistema Portuale competente per territorio. Il responsabile unico del procedimento, laddove non individuato, è il dirigente del SUA.
- Eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà.
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 bis del D.L. 91/2017, convertito in L. 123/2017 gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d’imposta di cui all’art. 5 del D.L. 91/2017, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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